Sez. L, Sentenza n. 3501 del 13/04/1996 (Rv. 497004 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Pluralità di pensioni - Integrazione al minimo - Disciplina ex art. 6 D.L. n. 463 del 1983 e dell'art. 11 legge n. 537 del 1993, nel testo di cui a Corte Cost. n. 240 del 1994 - Diritto al mantenimento delle "ulteriori" pensioni nell'importo cristallizzato al 30 settembre 1983 - Limiti reddituali.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
Con riferimento ai casi di titolarità di due o più pensioni, tutte integrate o integrabili al trattamento minimo alla data del 30 settembre 1983, il combinato disposto dell'art. 6 del D.L. n. 463 del 1983, convertito con modificazioni dalla legge n. 638 del 1983, e dell'art. 11, comma ventiduesimo, della legge n. 537 del 1993, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 10 giugno 1994 n. 240, comporta che il soggetto al quale competa il diritto all'integrazione al minimo sulla pensione individuata ai sensi del citato art. 6, comma terzo, ha diritto al mantenimento delle ulteriori pensioni nell'importo in essere al 30 settembre 1983 (evitando così, la loro riconduzione all'importo a calcolo), fino ad assorbimento delle quote di integrazione al minimo negli aumenti della pensione base derivanti dalla perequazione automatica, alla condizione però che l'interessato stesso non superi i limiti di reddito indicati nel comma primo dell'art. 6.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 com. 22 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)