Sez. L, Sentenza n. 8214 del 16/06/2000 (Rv. 537669 - 01)
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Condizioni - Contemporanea pendenza di due giudizi, in gradi diversi, su identiche cause, dinanzi a giudici diversi - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA
La litispendenza tra due cause fra le stesse parti - da valutarsi con riguardo alla situazione processuale esistente al momento della decisione - non può essere dichiarata quando le due cause pendono in due gradi diversi, ricorrendo in tal caso l'ipotesi di sospensione del processo ex art. 295 cod. proc. civ. (fattispecie di opposizione a pignoramento, pendente davanti al Tribunale in composizione monocratica e di causa di opposizione a precetto, per lo stesso titolo esecutivo, costituito dalla sentenza di condanna, pendente tra le stesse parti in fase di appello avanti il medesimo Tribunale, in composizione collegiale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)