Sez. 2, Sentenza n. 14703 del 13/11/2000 (Rv. 541638 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - NULLITÀ | Incompetenza originaria del giudice emittente per preventiva instaurazione di causa connessa dinanzi a giudice diverso - Nullità del provvedimento monitorio, dichiarabile anche dal giudice di appello sul giudizio di opposizione - Esclusione - Continenza tra cause pendenti in gradi diversi - Sentenza definitiva della causa instaurata per prima, non ancora impugnata - Insussistenza della continenza.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - NULLITÀ
Il giudice di appello sull'opposizione ad un decreto ingiuntivo non può dichiarare la nullità del provvedimento monitorio, omessa dal giudice di primo grado, per incompetenza originaria di detto giudice, avendolo emesso dopo la notifica della citazione per altra causa, dinanzi ad un giudice diverso, connessa a quella inerente al credito oggetto dell'ingiunzione, innanzi tutto perché la competenza funzionale ed inderogabile del giudice che ha emesso il decreto a decidere sull'opposizione osta all'applicabilità dell'art. 39, secondo comma, cod. proc. civ., non potendo questo giudizio trasmigrare al giudice della causa anteriormente pendente; in secondo luogo perché la continenza non sussiste se le cause connesse pendono in grado diverso. Qualora poi la causa preventivamente instaurata sia stata definita in primo grado con sentenza ancora impugnabile, è per altro verso da escludere la continenza perché, fintantoché detta sentenza non è impugnata, manca la contemporanea pendenza di due giudizi su cause connesse.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 637 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 643, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)