Sez. 5, Sentenza n. 4796 del 28/02/2011 (Rv. 616981 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sentenze pronunciate dalle commissioni tributarie nel giudizio di ottemperanza ex art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Limiti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, contro le sentenze pronunciate dalle commissioni tributarie nel giudizio di ottemperanza al giudicato è proponibile ricorso per cassazione, sia per inosservanza delle norme di quel procedimento (art. 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) che per violazione di legge, in applicazione dell'art. 111 Cost.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)