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Sez. 5, Sentenza n. 7801 del 23/04/2004 (Rv. 572300 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Esecuzione delle sentenze - Giudizio di ottemperanza ex art. 70 del D. Lgs. n. 546 del 1992 - Decisioni delle commissioni tributarie - Ricorso per cassazione - Per inosservanza delle norme del procedimento - Per violazione di legge ex art. 111 Cost., ivi compresa la radicale mancanza di motivazione - Fondamento normativo.
Stato
decisa il 2004-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572300-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Contro le sentenze pronunciate dalle commissioni tributarie nel giudizio di ottemperanza al giudicato è proponibile ricorso per cassazione, oltre che per inosservanza delle norme di quel procedimento (art. 70 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), per violazione di legge, in applicazione dell'art. 111 Cost., e quindi anche per la radicale mancanza di motivazione, la quale costituisce un requisito essenziale della sentenza prescritto anche per le decisioni di ottemperanza al giudicato tributario (art.111 Cost., art. 36 del D. Lgs. N. 546 del 1992, art. 132, secondo comma, n.4 cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 36, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)