Sez. 1, Sentenza n. 1875 del 13/07/1964 (Rv. 302673 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - INDEROGABILITA CONVENZIONALE - GIUDIZIO ESTERO DI ANNULLAMENTO DI MATRIMONIO CONTRATTO TRA CITTADINI ITALIANI - DELIBAZIONE - INAMMISSIBILITA - ACQUIESCENZA DEL CONVENUTO AL PROCESSO ISTITUITO ALL'ESTERO DALL'ALTRO CONIUGE - IRRILEVANZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - INDEROGABILITA CONVENZIONALE - GIUDIZIO ESTERO DI ANNULLAMENTO DI MATRIMONIO CONTRATTO TRA CITTADINI ITALIANI - DELIBAZIONE - INAMMISSIBILITA - ACQUIESCENZA DEL CONVENUTO AL PROCESSO ISTITUITO ALL'ESTERO DALL'ALTRO CONIUGE - IRRILEVANZA.*
L'art. 2 cod.proc.civ. sancisce una regola di carattere generale che esclude, fuori dei casi tassativamente eccettuati, il potere del singolo di sottrarsi alla giurisdizione italiana. Pertanto l'accettazione, espressa o tacita, della giurisdizione straniera e ammessa solo nei limiti o nella misura in cui detto art.2 eccezionalmente consente la deroga alla giurisdizione italiana; in base a tale principio, in tema di delibazione di sentenza straniera di annullamento di matrimonio civile, celebrato in Italia tra coniugi italiani, non puo valere, agli effetti dell'art. 797, n. 1 cod.proc.civ., l'acquiescenza del convenuto al processo istituito all'estero dall'altro coniuge per l'annullamento del matrimonio e la domanda di delibazione non puo dunque essere accolta. (Conf 1596/62; 2310/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)