diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 10820 del 15/12/2011 Ud. (dep. 20/03/2012) Rv. 252167 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE | Richiesta di patteggiamento a seguito di modifica dell'imputazione effettuata dal P.M. dopo l'apertura del dibattimento, prima dell'inizio dell'istruttoria dibattimentale - Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2011-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252167-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE

È ammissibile la richiesta di applicazione della pena, proposta a seguito di modifica dell'imputazione, ex art. 516 cod. proc. pen. - nella specie da tentata estorsione aggravata in esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone - effettuata dal P.M., dopo l'avvenuta apertura del dibattimento e prima dell'espletamento dell'istruzione dibattimentale, e, pertanto, sulla base degli atti già acquisiti nel corso delle indagini preliminari, considerato che, in tal caso, l'erroneità dell'imputazione, addebitabile al P.M., determina un'alterazione della libera determinazione - in ordine ai riti speciali - dell'imputato, il quale non assume liberamente il rischio del dibattimento, con la conseguenza che il diniego del rito speciale si tradurrebbe in una ingiustificata compressione del diritto di difesa (v. sent. Corte costituzionale n. 265 del 1994).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 446 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)