Sez. 6, Sentenza n. 40249 del 30/11/2006 Ud. (dep. 06/12/2006) Rv. 234762 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - IN GENERE | Modifica dell'imputazione - Prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale - Sulla base di elementi emersi in precedenza - Ammissibilità - Sussistenza - Conseguenze - Garanzie della difesa - Questioni di competenza - Proposizione - Ammissibilità.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - IN GENERE
Il pubblico ministero può procedere alla modifica dell'imputazione, con contestazione suppletiva in dibattimento, anche prima che si sia dato inizio all'istruzione ed utilizzando gli elementi di fatto emersi in precedenza, ma il mutamento dell'imputazione non può causare un pregiudizio per le garanzie dell'imputato, al quale deve dunque riconoscersi la facoltà di proporre la questione di competenza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)