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Sez. 3, Sentenza n. 1872 del 16/02/1993 (Rv. 480920 - 01)

Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione diretta nei confronti dell'assicurato - Rivalsa dell'assicuratore verso l'assicurato | Assicurazioni sociali - Ente gestore - Prededuzione - Diritto - Limiti.
Stato
decisa il 1993-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480920-01

Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione diretta nei confronti dell'assicurato - Rivalsa dell'assicuratore verso l'assicurato

Per effetto della sentenza del 6 giugno 1989 n. 319, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità (costituzionale) dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 28 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, nella parte in cui non esclude che gli enti gestori di assicurazioni sociali possano, con la loro azione diretta (cosiddetto diritto di prededuzione o surroga preferenziale) pregiudicare il diritto dell' assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti, la prededuzione originariamente riconosciuta in favore degli enti gestori di assicurazione sociale, quale l'I.N.A.I.L., non può operare per le somme comprese nel massimale e nella sua eventuale rivalutazione monetaria, occorrenti per risarcire tutte quelle voci di danno alla persona che non siano state ristorate in virtù dell' assicurazione sociale, senza che possa trovare applicazione l'art. 2741 cod. civ., né essere invocata la diversa transazione intervenuta tra l'assicuratore e l'ente previdenziale.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)