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Sez. L, Sentenza n. 859 del 28/01/1997 (Rv. 502086 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE | Infortunio con esiti mortali - Azione dell' I.N.A.I.L. nei confronti del datore penalmente responsabile - Somme pagate dall'I.N.A.I.L. ai superstiti a titolo di danni morali - Diritto al recupero di tali somme da parte dell'Istituto - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502086-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE

Nel caso di infortunio mortale del quale il datore di lavoro sia penalmente responsabile, l'azione di regresso dell'I.N.A.I.L., per le prestazioni liquidate ai superstiti del lavoratore deceduto, a norma dell'art. 85 del d.P.R. 1124 del 1965, è limitata ai soli danni coperti dalla garanzia assicurativa e non si estende quindi al danno morale previsto dall'art. 2059 cod. civ., dovendo escludersi che le suddette prestazioni siano dirette a indennizzare danni diversi da quelli patrimoniali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)