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Sez. 1, Ordinanza n. 1453 del 22/01/2026 (Rv. 677054-01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Stranieri - Impugnazione del decreto di espulsione - Mancata produzione del provvedimento - Inammissibilità - Esclusione - Mutamento di disciplina del rito applicabile - Conferma - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677054-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

La mancata produzione del provvedimento impugnato nel giudizio di impugnazione del decreto di espulsione non determina l'inammissibilità del ricorso, neppure dopo che tale tipologia di giudizio è stata assoggettata, prima, al rito sommario di cognizione di cui al d.lgs. n. 150 del 2011 e, successivamente, al rito semplificato di cognizione di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, atteso che nessuna di tali norme pone espressamente a carico della parte che impugna l'onere di deposito del provvedimento oggetto di ricorso.

Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)