Sez. 1, Ordinanza n. 30249 del 25/11/2024 (Rv. 673028-01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Impugnazione del decreto di espulsione - Mancata produzione del provvedimento - Inammissibilità - Esclusione - Applicazione al procedimento del rito sommario e, successivamente, del rito semplificato di cognizione ex d.lgs. n. 149 del 2022 - Conferma - Fondamento.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
La mancata produzione del provvedimento impugnato nel giudizio di impugnazione del decreto di espulsione non determina l'inammissibilità del ricorso, neppure dopo che tale tipologia di giudizio è stata assoggettata, prima, al rito sommario di cognizione di cui al d.lgs. n. 150 del 2011 e, successivamente, al rito semplificato di cognizione di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, atteso che nessuna di tali norme ha posto espressamente a carico della parte che impugna l'onere di deposito del provvedimento oggetto di ricorso.
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)