Sez. T, Ordinanza n. 2781 del 08/02/2026 (Rv. 678025-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI | Transazione per importo inferiore al credito originario - Perdita conseguente - Deducibilità - Condizioni - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI
In tema di perdite su crediti, la transazione intervenuta con il debitore consente al creditore di dedurre l'eventuale perdita che ne deriva, rimanendo riservata al giudice la valutazione dei presupposti di deducibilità, la quale deve fondarsi sulla considerazione di fatti oggettivi, tali da rendere ragionevole e giustificata la scelta del contribuente di transigere per un importo inferiore al credito originario, e sempre che la stessa perdita risulti documentata in modo certo e preciso, secondo quanto stabilito dall'art. 101, comma 5, del TUIR. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto la legittimità della deduzione - da parte della società contribuente, locatrice di un immobile ad una società successivamente fallita - della perdita derivante da una transazione intervenuta con il curatore, che prevedeva, oltre alla risoluzione consensuale del contratto di locazione e alla rinuncia a tutti i canoni pregressi da parte della creditrice, l'obbligo per quest'ultima di pagare al fallimento l'importo portato in deduzione, da qualificare come contropartita per l'abbandono delle domande giudiziali della curatela).
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 101 com. 4, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 101 com. 5, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)