Sez. T, Ordinanza n. 27096 del 09/10/2025 (Rv. 676727-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI | Perdite derivanti da transazione - Deducibilità - Condizioni - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI
In tema di tassazione delle perdite su crediti, la transazione intervenuta con il debitore consente al creditore di dedurre la perdita che ne deriva, sulla base di fatti oggettivi che rendono ragionevole e giustificata la scelta del contribuente di transigere per importo inferiore al credito originario; a tal fine, non è necessario che il creditore fornisca la prova di essersi positivamente attivato per conseguire una dichiarazione giudiziale dell'insolvenza del debitore, essendo sufficiente che le perdite risultino documentate in modo certo e preciso, secondo quanto stabilito dall'art. 101, comma 5, TUIR. (In applicazione di tali principi, la S.C. ha confermato la sentenza della C.T.R., secondo la quale la scelta della società contribuente di transigere con la propria debitrice non rendeva indeducibile la perdita, giacché il bilancio di quest'ultima costituiva sufficiente termine di riscontro di una situazione tale da giustificare la rinuncia parziale al credito).
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 101 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)