Sez. L, Sentenza n. 2665 del 28/04/1984 (Rv. 434693 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ALIQUOTA COMPLESSIVA EX ART. 11 DELLA LEGGE N. 482 DEL 1968 - COPERTURA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ALIQUOTA COMPLESSIVA EX ART. 11 DELLA LEGGE N. 482 DEL 1968 - COPERTURA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
La copertura dell'aliquota complessiva di cui all'art. 11 comma primo della legge 2 aprile 1968 n. 482 - in tema di assunzione obbligatoria di invalidi ed assimilati - può ritenersi realizzata solo attraverso le assunzioni effettuate su designazione del competente ufficio provinciale, dovendosi perciò escludere dal computo quei lavoratori che sebbene infortunati o comunque astrattamente riconducibili ad una delle categorie protette siano stati diversamente assunti o a tale condizione di minorazione siano pervenuti nel corso del rapporto di lavoro. (Conf 154/82, mass n 417837).*
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)