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Sez. L, Sentenza n. 154 del 12/01/1982 (Rv. 417837 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - COPERTURA DELL'ALIQUOTA COMPLESSIVA - ACCERTAMENTO - CRITERI - LAVORATORI DIVERSAMENTE ASSUNTI ANCORCHÉ INFORTUNATI, MALATI O RICONDUCIBILI AD UNA DELLE CATEGORIE PROTETTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417837-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - COPERTURA DELL'ALIQUOTA COMPLESSIVA - ACCERTAMENTO - CRITERI - LAVORATORI DIVERSAMENTE ASSUNTI ANCORCHÉ INFORTUNATI, MALATI O RICONDUCIBILI AD UNA DELLE CATEGORIE PROTETTE - ESCLUSIONE.*

La copertura dell'aliquota complessiva di cui all'art. 11 comma primo della legge 2 aprile 1968 n. 482 - in tema di assunzione obbligatoria di invalidi ed assimilati - può ritenersi realizzata solo attraverso le assunzioni effettuate su designazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dovendosi perciò escludere dal compito quei lavoratori che, sebbene infortunati o malati o, comunque, astrattamente riconducibili ad una delle categorie protette, siano stati diversamente assunti.*

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)