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Sez. L, Sentenza n. 5008 del 30/08/1988 (Rv. 459814 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - IMPRESE MANUFATTURIERE ED ESTRATTIVE EX ART. 1, PRIMO COMMA, DEL D.L. N. 15 DEL 1977 - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1988-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459814-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - IMPRESE MANUFATTURIERE ED ESTRATTIVE EX ART. 1, PRIMO COMMA, DEL D.L. N. 15 DEL 1977 - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE.*

L'art. 5 della legge 31 marzo 1979 n. 92, stabilendo che "le imprese manufatturiere ed estrattive di cui all'art. 1, primo comma, del d.l. 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni nella legge 7 aprile 1977, n. 102, sono individuate con riferimento alla classificazione delle attività economiche predisposte dall'istituto centrale di statistica", effettua un rinvio formale (o non recettizio) non ad uno specifico e determinato atto amministrativo ma alla fonte di produzione di esso e quindi a tutti gli Atti successivi con simili provenienti dalla medesima fonte. Ne consegue che l'individuazione delle imprese destinatarie dei benefici di cui alla citata normativa del 1977 deve essere effettuata alla stregua della classificazione adottata nel tempo cui afferiscono i contributi, restando esclusa l'efficacia retroattiva in senso favorevole o sfavorevole alle imprese - di una classificazione successiva al periodo contributivo di riferimento. L'interpretazione delle dette classificazioni ISTAT, trattandosi di Atti amministrativi, è riservata al giudice del merito - che peraltro non può correggerne eventuali errori od omissioni - ed è censurabile in Sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva in particolare ritenuto, alla stregua della classificazione del 1971, che la società ricorrente non rientrasse fra le imprese manifatturiere ed estrattive di cui al ramo terzo, essendo riconducibile al ramo quinto, relativo alla "produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore, di acqua calda e di gas" nonché alla "raccolta e distribuzione di acqua".) (V 1683/84, mass n 433749).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legge 07/02/1977 num. 15 art. 1 CORTE COST., Legge 07/04/1977 num. 102 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 92 art. 5 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 22, Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., Legge 28/11/1980 num. 782 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)