Sez. 1, Sentenza n. 1683 del 12/03/1984 (Rv. 433749 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE - CRITERI - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AD UN DECRETO DELLA REGIONE SICILIANA IN TEMA DI ATTUAZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA.*
ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE - CRITERI - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AD UN DECRETO DELLA REGIONE SICILIANA IN TEMA DI ATTUAZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA.*
L'interpretazione degli Atti amministrativi va condotta con il rispetto delle regole ermeneutiche dettate per i contratti, ma, una volta che queste siano state osservate, il risultato del procedimento interpretativo, come accertamento di fatto, è censurabile in Sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione. (nella specie, la C.S. ha confermato la decisione con cui i giudici del merito interpretando un decreto della regione siciliana hanno ritenuto che la detta regione aveva affidato alla provincia di Palermo l'attuazione di un'opera pubblica, con il potere di promuovere l'occupazione e l'espropriazione dei terreni necessari, con sua disposizione le somme occorrenti non solo per il compimento dell'opera, ma anche per il pagamento delle indennità di occupazione e di espropriazione, deducendo che solo il secondo ente affidatario, e non il primo, ancorché beneficiario dell'opera, era passivamente legittimato verso i terzi sia in ordine all'opposizione alla stima, sia in ordine all'Azione risarcitoria per l'occupazione illegittima).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)