Sez. U, Sentenza n. 5290 del 28/05/1998 (Rv. 515890 - 01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Contratti di borsa conclusi con l'intervento di un'agente di cambio - Inadempimento di una delle parti - Richiesta della controparte al Comitato degli agenti di cambio di liquidazione coattiva delle operazioni - Conseguente emissione di un certificato di credito risultante dalla liquidazione - Azionabilità come titolo esecutivo (artt. 63 - 65 R.D. 1669 del 1933) - Assimilabilità ai titolo esecutivi giudiziari - Esclusione - Fondamento (natura strettamente amministrativa del certificato) - Conseguenze in tema di opposizione.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
L'emissione del certificato di credito di cui agli artt. 44 e 45 del R.D. n. 272 del 1913 da parte del Comitato degli agenti di cambio (certificato emesso a seguito del ricorso a detto Comitato da parte dello stipulante un contratto di borsa - con l'assistenza di un agente di cambio - in caso di inadempimento della controparte e di conseguente liquidazione coattiva delle operazioni) non integra, in alcun modo, gli estremi di una pronuncia giurisdizionale, e non è assimilabile ad alcuno dei possibili titoli esecutivi giudiziari, attesa la natura squisitamente amministrativa del certificato "de quo", conseguente, tra l'altro, alla natura strettamente amministrativa dell'organo che lo emana. Il rimedio giudiziario previsto per l'impugnazione di tale certificato (che può esser fatto valere come titolo esecutivo, ex artt. 63 - 65 R.D. 1669 del 1933 e 474 cod. proc. civ.) non è, pertanto, quello dell'opposizione a decreto ingiuntivo (potendo, al più, il certificato stesso costituire una delle prove scritte idonee alla concessione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo eventualmente richiesto dalla parte in possesso del detto atto amministrativo), bensì quello dell'opposizione a precetto cambiario.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1913 num. 272 art. 44, Legge 20/03/1913 num. 272 art. 45, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 63, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 64 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 65, Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 642 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)