Sez. 1, Sentenza n. 3140 del 17/11/1962 (Rv. 254629 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - DOMANDA GIUDIZIALE - NOZIONE - PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DAI LOCALI DELLA BORSA - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - RICORSO ALLA CAMERA DI COMMERCIO PER L'ANNULLAMENTO DEL SUDDETTO PROVVEDIMENTO - EFFICACIA INTERRUTTIVA - INSUSSISTENZA - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE - ATTO INTERRUTTIVO - DOMANDA GIUDIZIALE - REQUISITI - RICORSO ALLA CAMERA DI COMMERCIO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - DOMANDA GIUDIZIALE - NOZIONE - PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DAI LOCALI DELLA BORSA - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - RICORSO ALLA CAMERA DI COMMERCIO PER L'ANNULLAMENTO DEL SUDDETTO PROVVEDIMENTO - EFFICACIA INTERRUTTIVA - INSUSSISTENZA - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE - ATTO INTERRUTTIVO - DOMANDA GIUDIZIALE - REQUISITI - RICORSO ALLA CAMERA DI COMMERCIO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
In tema di interruzione della prescrizione, a norma dell'art 2943 cod civ, l'atto con cui S'inizia il giudizio, ed al quale la legge attribuisce carattere di atto interruttivo, non puo essere che quello che instaura un processo in contraddittorio e che ha per oggetto quella pretesa, nei confronti del quale la prolungata inerzia darebbe luogo alla prescrizione. Non rileva che si tratti di una citazione, di un ricorso o di una istanza: occorre soltanto che l'atto, per il suo contenuto specifico, porti a conoscenza del destinatario, attraverso la notifica, la chiara volonta del creditore di ottenere la soddisfazione del suo diritto. Pertanto, non puo considerarsi atto che dia inizio ad un giudizio di risarcimento di danni per colpa aquiliana il ricorso alla camera di commercio e, contro le deliberazioni di questa ultima, al ministro del tesoro, ai sensi dell'art 4 della legge 20 marzo 1913 n 282, per opporsi al provvedimento di esclusione dai locali della borsa valori, non solo perche con esso non si instaura un giudizio di cognizione, conservativo o d'esecuzione, secondo quanto prescrive l'art 2943 cod civ, ma anche perche l'impugnazione di quel provvedimento equivale a richiesta del suo annullamento, e cioe ad istanza di riammissione nei locali delle borse valori, ma non comporta necessariamente la manifestazione di volonta di ottenere dall'organo che quel provvedimento ha emanato, o addirittura da terzi, il risarcimento dei danni, che possono anche non essersi verificati e di cui si puo chiedere o non chiedere il ristoro.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Legge 20/03/1913 num. 282 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)