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Sez. U, Sentenza n. 2400 del 26/04/1979 (Rv. 398701 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I RAGIONIERI ED I PERITI COMMERCIALI - DIRITTI SOGGETTIVI DEL PROFESSIONISTA OBBLIGATORIAMENTE ISCRITTO - CONFIGURABILITA - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1979-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398701-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I RAGIONIERI ED I PERITI COMMERCIALI - DIRITTI SOGGETTIVI DEL PROFESSIONISTA OBBLIGATORIAMENTE ISCRITTO - CONFIGURABILITA - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

Nell'ambito del rapporto previdenziale, esistente tra la cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali ed il professionista ad essa obbligatoriamente iscritto, le posizioni di quest'ultimo, rispetto alle prestazioni previdenziali, ivi compresa la pensione di invalidita, hanno natura e consistenza di diritti soggettivi, in quanto direttamente disciplinate dalla legge nell'an e nel quantum, con esclusione di un potere discrezionale in proposito da parte della cassa. Ne consegue la devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario delle controversie inerenti a dette prestazioni.*

Riferimenti normativi: Legge 09/02/1963 num. 160 CORTE COST., Legge 23/12/1970 num. 1140 art. 1, Legge 23/12/1970 num. 1140 art. 7, Legge 23/12/1970 num. 1140 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)