Sez. U, Sentenza n. 4427 del 27/07/1984 (Rv. 436330 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI - TRATTAMENTO ASSICURATIVO - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O..*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI - TRATTAMENTO ASSICURATIVO - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O..*
Le controversie inerenti al trattamento assicurativo erogato dalla cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali, istituita con personalità giuridica di diritto pubblico dalla legge 9 febbraio 1963 n. 160, spettano alla cognizione del giudice ordinario, in quanto investono posizioni di diritto soggettivo, in relazione a rapporti obbligatori direttamente previsti e regolamentati dalla legge, con esclusione di ogni potere discrezionale da parte del suddetto ente. (V 2400/79, mass n 398701).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 09/02/1963 num. 160 CORTE COST., Legge 23/12/1970 num. 1140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)