Sez. 3, Sentenza n. 23463 del 19/11/2010 (Rv. 615396 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Sequestro penale operato dai Carabinieri del NAS - Dedotta illegittimità - Danni conseguenti - Responsabilità dell'Amministrazione della Sanità (ora Ministero della Salute) - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE
Gli ufficiali di polizia giudiziaria, allorché provvedano ad eseguire un sequestro penale, operano necessariamente quali organi dell'amministrazione della giustizia, a nulla rilevando la loro appartenenza ad un corpo che sia funzionalmente alle dipendenze di altra amministrazione. Ne consegue che quest'ultima non può essere chiamata a rispondere del danno asseritamente patito dal proprietario delle cose sequestrate, il quale lamenti l'illegittimità del provvedimento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione di merito con la quale era stata esclusa la responsabilità del Ministero della Sanità per il danno lamentato dal proprietario di farmaci sottoposti a sequestro da militari del Nucleo Antisofisticazioni dell'Arma dei Carabinieri, in base alla considerazione che il sequestro era stato eseguito dai militari non in esecuzione delle direttive impartite dall'Amministrazione della Sanità, ma agendo quali ufficiali di polizia giudiziaria).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 109, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 55 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 56, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 57
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)