Sez. L, Ordinanza n. 11805 del 29/04/2026 (Rv. 678767-01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Avvocato - Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense - Contributi - Regolamento della Cassa forense in attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9, della l. n. 247 del 2012 - Art. 7 del Regolamento - Contributo minimo soggettivo - Operatività - Requisiti soggettivi e oggettivi - Requisito temporale dei primi sei anni di iscrizione alla Cassa - Ambito - Fondamento.
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA
In tema di contributi dovuti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, il beneficio del pagamento in misura ridotta del contributo soggettivo minimo, previsto dall'art. 7 del Regolamento della Cassa Forense, di attuazione dell'art. 21, commi 8 e 9, della l. n. 247 del 2012, spetta - a condizione che l'iscrizione decorra da un momento antecedente al compimento al trentacinquesimo anno di età - solo per i primi sei anni d'iscrizione alla Cassa forense, e non può essere esteso a chi, pur nel rispetto del requisito anagrafico, vanti un pregresso periodo d'iscrizione e, dopo essersi cancellato, si sia nuovamente iscritto, seppure d'ufficio, in quanto la ratio delle previsioni sulle agevolazioni, che rappresentano uno ius singulare, soggetto a stretta interpretazione, è quella di favorire i nuovi iscritti, alleviandone gli obblighi contributivi con precipuo riguardo alla posizione dei giovani iscritti.
Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Preleggi art. 12, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 21 com. 8, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 21 com. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)