Sez. 1, Sentenza n. 10201 del 25/10/1984 Ud. (dep. 19/12/1984) Rv. 167137 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - PROVA - ESTREMI.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - PROVA - ESTREMI.*
Per l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. occorre dare la prova di aver eseguito il risarcimento e ciò va fatto nel caso in cui la parte lesa rifiuti di ricevere la somma offertale, attraverso l'offerta reale ed il successivo deposito della somma a norma degli artt. 1209 e 1210 cod. civ.. ne consegue che il risarcimento non può ritenersi avvenuto ove la somma offerta e non accettata non sia stata anche depositata nelle forme di legge. (V mass n 161192; (V mass n 152492; (V mass n 144151, in termini).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)