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Sez. 6, Sentenza n. 1303 del 07/04/1979 Ud. (dep. 01/02/1980) Rv. 144151 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - INTEGRITA DEL RISARCIMENTO - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1979-04-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/144151-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - INTEGRITA DEL RISARCIMENTO - ESTREMI.*

Ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art 62 n 6 codice penale l'integrale risarcimento del danno deve essere considerato non tanto dal punto di vista del soddisfacimento degli interessi civili quanto in funzione della condotta del colpevole successiva alla commissione del reato quale sintomo della sua resipiscenza e di attenuata capacita a delinquere, di guisa che, in caso di mancata accettazione del risarcimento e di discussione sull'ammontare di questo, e sufficiente l'offerta reale e il deposito di una somma che, secondo la comune esperienza, sia da considerare idonea al ristoro del danno sofferto.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)