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Sez. U, Sentenza n. 5244 del 12/10/1982 (Rv. 423063 - 01)

ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO - CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 10 GIUGNO 1958 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ - FORMULE SACRAMENTALI O PREDETERMINATE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1982-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423063-01

ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO - CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 10 GIUGNO 1958 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ - FORMULE SACRAMENTALI O PREDETERMINATE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA.*

La clausola compromissoria per arbitrato estero, in deroga alla giurisdizione del giudice italiano, secondo la previsione della convenzione di new York del 10 giugno 1958, resa esecutiva con legge 19 gennaio 1968 n. 62, non richiede, oltre al requisito della Forma scritta (art. 2 n.1 di detta convenzione), l'uso di formule sacramentali o predeterminate, e, pertanto, può risultare da un patto, che, pur facendo riferimento all'arbitrato in genere, senza espresse qualificazioni, evidenzi l'inequivoca volontà delle parti di deferire alla cognizione di arbitri stranieri le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, anche in relazione alla natura del rapporto, alle modalità di scelta degli arbitri, alla procedura applicabile per il giudizio arbitrale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Tratt. Internaz. 10/06/1958 num. 2, Tratt. Internaz. 10/06/1958 num. 3, Legge 19/01/1968 num. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)