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Sez. 5 - , Ordinanza n. 24788 del 18/08/2023 (Rv. 668817 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie - Art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472 del 1997 - Riduzione della sanzione - Eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione - Necessità.
Stato
decisa il 2023-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668817-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 472 del 1997, nella versione anteriore alle modifiche apportate ex art. 16 del d.lgs. n. 158 del 2015, postula - ai fini della riduzione della sanzione fino alla metà del minimo - che il giudice non si limiti a constatare ed affermare la sproporzione tra l'entità del tributo e la sanzione medesima, ma dia esplicitamente conto delle "eccezionali circostanze" che rendono manifesta tale sproporzione.

Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 462 art. 7, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)