Sez. T, Ordinanza n. 20809 del 23/07/2025 (Rv. 675713-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie - Art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472 del 1997 dopo la novella ex art. 16 d.lgs. n. 158 del 2015 - Riduzione della sanzione - Circostanze che rendono manifesta la sproporzione - Esplicitazione da parte del giudice - Necessità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472 del 1997, nella versione novellata ex art. 16 d.lgs. n. 158 del 2015, postula, ai fini della
riduzione della sanzione fino alla metà del minimo, che il giudice non si limiti a constatare ed affermare la sproporzione tra entità del tributo violato e sanzione, ma dia esplicitamente conto delle circostanze che rendono manifesta tale sproporzione.
Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 7 com. 4, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 16 com. 1 lett. C)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)