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Sez. L, Sentenza n. 879 del 12/02/1982 (Rv. 418727 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - PERSONE ASSICURATE - INDIVIDUAZIONE - ESPLETAMENTO DI OPERA MANUALE - RIFERIMENTO ALL'EFFETTIVA NATURA DELLE PRESTAZIONI - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1982-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418727-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - PERSONE ASSICURATE - INDIVIDUAZIONE - ESPLETAMENTO DI OPERA MANUALE - RIFERIMENTO ALL'EFFETTIVA NATURA DELLE PRESTAZIONI - NECESSITÀ.*

Al fine di stabilire se un lavoratore subordinato sia soggetto o meno all'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, gestita dall'i.N.A.I.L., l'indagine sulla ricorrenza del requisito dell'espletamento di opera manuale, di cui all'art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, va condotta con riferimento all'effettiva natura delle prestazioni lavorative, prescindendo dall'eventuale difforme qualifica od inquadramento riconosciuti al dipendente in forza della contrattazione individuale o collettiva. (Conf 2889/75, mass n 376933).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)