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Sez. U, Sentenza n. 1958 del 22/06/1971 (Rv. 352541 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - AFFIEVOLIMENTO DEL DIRITTO SOGGETTIVO DEL PRIVATO - LICENZA DI COSTRUZIONE - RIFIUTO DI CONCESSIONE - ANNULLAMENTO - RISARCIMENTO DEI DANNI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352541-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - AFFIEVOLIMENTO DEL DIRITTO SOGGETTIVO DEL PRIVATO - LICENZA DI COSTRUZIONE - RIFIUTO DI CONCESSIONE - ANNULLAMENTO - RISARCIMENTO DEI DANNI - ESCLUSIONE.*

L'attivita edificatoria e regolata da norme di Azione, rivolte a indirizzare l'attivita di pubblici poteri in vista del perseguimento di scopi pubblici e dichiaratamente sociali e non da norme di relazione, emanate per far sorgere, contemperare o tutelare diritti soggettivi. Pertanto, di fronte alle norme suddette, la situazione giuridica del privato e di mero interesse legittimo e giammai di diritto soggettivo. Conseguentemente, anche a seguito dell'annullamento del diniego della licenza, da parte del giudice amministrativo, il privato, non essendo titolare di un diritto soggettivo (dato che l'annullamento non puo far risorgere o riespandere un diritto soggettivo che non e mai esistito), non puo proporre l'Azione di risarcimento di danni contro l'amministrazione che a torto gli ha negata la licenza edilizia e che ha tenuto un comportamento illegittimo, che anche in concreto puo essere causa di danni patrimoniali. (Conf 823'70, mass n 346163, 346165).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)