Sez. U, Sentenza n. 823 del 26/03/1970 (Rv. 346163 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - EDILIZIA - IUS AEDIFICANDI - NATURA DI INTERESSE LEGITTIMO - ANNULLAMENTO DEL RIFIUTO DELLA LICENZA - AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO - IMPROPONIBILITA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - EDILIZIA - IUS AEDIFICANDI - NATURA DI INTERESSE LEGITTIMO - ANNULLAMENTO DEL RIFIUTO DELLA LICENZA - AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO - IMPROPONIBILITA.*
Lo ius aedificandi, nella fase di attesa della licenza edilizia sostanzia, ab origine, per effetto immediato e diretto della legge, che ne delimita il contenuto e ne subordina l'Esercizio al potere della pubblica amministrazione, una posizione di mero interesse legittimo al rilascio della licenza stessa, la quale non muta la sua natura per il solo fatto dell'illegittimita e dell'eventuale annullamento dello atto di diniego della licenza, non potendo tale annullamento far risorgere o riespandere un diritto soggettivo che mai e esistito. Pertanto, l'annullamento dell'illegittimo rifiuto della licenza edilizia non rende proponibile l'Azione di risarcimento dei danni. (V 2027-68 1477-68 1265-68 1471-67 899-66).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)