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Sez. 1, Sentenza n. 4768 del 13/07/1983 (Rv. 429654 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - ATTRIBUZIONE E QUANTIFICAZIONE DELL'ASSEGNO DOVUTO AL CONIUGE ECONOMICAMENTE PIÙ DEBOLE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1983-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429654-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - ATTRIBUZIONE E QUANTIFICAZIONE DELL'ASSEGNO DOVUTO AL CONIUGE ECONOMICAMENTE PIÙ DEBOLE - CRITERI.*

In Sede di giudizio di separazione personale dei coniugi, il giudice, nell'attribuire e quantificare l'assegno dovuto al coniuge economicamente più debole, deve tener conto della situazione economica delle parti, così come risultante dagli elementi probatori in Atti, con riferimento al momento della decisione, con la conseguenza che anche il giudice di appello non deve trascurare le evoluzioni della situazione verificatasi nel corso del giudizio, sempre nel rispetto dei principi sui limiti della domanda e sull'Onere probatorio, mentre la misura dell'assegno può essere diversificata in correlazione alle diverse decorrenze delle mutate condizioni reddituali delle parti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)