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Sez. 1, Sentenza n. 5600 del 15/11/1985 (Rv. 442792 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - ADEGUAMENTO AUTOMATICO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442792-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - ADEGUAMENTO AUTOMATICO - CONDIZIONI.*

L'assegno di mantenimento, nel rapporto fra coniugi separati, deve essere determinato alla stregua della situazione in atto al momento della decisione, e, quindi, considerando anche l'evoluzione delle rispettive condizioni economiche sopravvenuta nel corso del giudizio di merito (salva restando la diversificazione del suo ammontare in relazione alla decorrenza delle mutate condizioni), mentre, per quanto riguarda l'evoluzione successiva, per effetto del futuro deprezzamento della moneta, deve negarsi la possibilità di adottare meccanismi di adeguamento automatico, in difetto di accordo delle parti, con la sola eccezione del caso in cui ricorrano sicuri elementi per stabilire in anticipo gli effetti della svalutazione sulle predette rispettive condizioni economiche, come quando, a fronte di un sicuro deterioramento dell'assegno per il fenomeno inflattivo, sia consentito fissare con certezza l'aumento dei redditi del coniuge obbligato in conseguenza del medesimo fenomeno, secondo dati evincibili dalla fattispecie concreta, e non su criteri di generalizzazione (come quelli fondati sulla categoria professionale del debitore) che potrebbero non trovare effettivo riscontro nella situazione in esame. (V 4768/83, mass n 429654; (V 6094/82, mass n 423783; (V 189/82, mass n 417849).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)