Sez. 3, Sentenza n. 2319 del 30/10/1965 (Rv. 314360 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - MATERIA - DENUNCIA DEI DIFETTI - AVVISO AL COMMITTENTE - ESECUZIONE DELL'OPERA - CONSEGUENZE.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - MATERIA - DENUNCIA DEI DIFETTI - AVVISO AL COMMITTENTE - ESECUZIONE DELL'OPERA - CONSEGUENZE.*
L'appaltatore - una volta adempiuto l'Obbligo, incombentegli ai sensi dell'art.1663 cod.civ., di dare avviso al committente dei difetti della materia o del macchinario o degli impianti da questi forniti, che siano tali da compromettere la regolare esecuzione dell'opera o del servizio - deve astenersi dall'eseguire l'opera o dall'effettuare il serviziò per cui, qualora vi dia ugualmente corso, resta esonerato da responsabilita soltanto nel caso che il committente, benche debitamente avvertito, abbia cio nonostante insistito nel pretendere la esecuzione del contratto, assumendone cosi in proprio il rischio e degradando l'appaltatore ad un semplice nudus minister.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1663
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)