Sez. 2, Sentenza n. 3395 del 19/04/1997 (Rv. 503805 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DELL'APPALTATORE | Materiale accessorio, autonomo, fornito dal committente - Obbligo dell'appaltatore, limitato alla fornitura della manodopera per il montaggio - Vizi e difetti dell'opus derivati da tale autonoma fornitura - Responsabilità dell'appaltatore - Insussistenza.
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DELL'APPALTATORE
Se il committente del contratto di costruzione navale - assimilabile all'appalto per il rinvio dell'art. 241 cod. nav. all'art. 1655 cod. civ. - stipula un separato contratto con un altro soggetto per la fornitura e l'installazione di un'entità autonoma e accessoria (nella specie motore ausiliario, con organi di trasmissione, la cui inidoneità aveva impedito la navigazione dello yacht a vela), e l'appaltatore limita al riguardo la sua obbligazione alla manodopera per il montaggio, non è responsabile dei vizi e difetti dell'opus derivati da tale autonoma fornitura perché in ordine ad essa scende al rango di "nudus minister", e perciò non è applicabile l'art. 1663 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1658, Cod. Civ. art. 1663, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Navig. art. 241, Cod. Navig. art. 856
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)