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Sez. 4, Sentenza n. 9904 del 27/09/1996 Ud. (dep. 20/11/1996) Rv. 206266 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE | Del conducente di veicolo il quale non abbia preteso che il passeggero indossasse la cintura di sicurezza e, in caso di renitenza, non abbia rifiutato il trasporto ovvero omesso l'intrapresa della marcia - Colpa - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206266-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE

Il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza ed, in caso di sua renitenza, anche a rifiutarne il trasporto o ad omettere l'intrapresa della marcia. Ciò a prescindere dall'obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della detta cintura. (Nella fattispecie, relativa ad omicidio colposo in danno di persona trasportata, l'imputato si era doluto del mancato riconoscimento del concorso di colpa della vittima a causa dell'omesso uso da parte di questa della cintura di sicurezza).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 172 octies CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)