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Sez. 4, Sentenza n. 24823 del 02/03/2007 Ud. (dep. 26/06/2007) Rv. 236988 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - VELOCITÀ (LIMITI) | Omicidio colposo - Osservanza dei limiti imposti - Insussistenza della colpa - Esclusione - Adeguamento della velocità alle concrete condizioni di marcia - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-03-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236988-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - VELOCITÀ (LIMITI)

In tema di circolazione stradale, l'osservanza della regola cautelare imposta dalla legge non vale sempre ad esonerare dalla responsabilità per il reato colposo quando esistano concrete circostanze che la rendano inidonea, nel caso concreto, a garantire la tutela del bene cui la regola cautelare è preordinata. (Fattispecie in tema di omicidio colposo da incidente stradale in cui è stata ritenuta insufficiente, ai fini di escludere la responsabilità dell'imputato, la circostanza che egli avesse rispettato i limiti di velocità, avendo egli omesso di ridurre ulteriormente la velocità adeguandola alle concrete condizioni della strada, che, nel tratto interessato, era bagnata, con un restringimento della carreggiata e una curva che ostacolava la visuale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Strada Nuovo art. 141

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)