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Sez. L, Sentenza n. 230 del 17/01/1977 (Rv. 383752 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARI) - INVALIDITA - PREESISTENZA - NULLITA DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383752-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARI) - INVALIDITA - PREESISTENZA - NULLITA DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - CONDIZIONI.*

Per effetto del richiamo contenuto nell'art 1886 cod civ, anche in tema di assicurazioni sociali obbligatorie non puo prescindersi dall'elemento del rischio, con la conseguente applicabilita del principio secondo cui il contratto di Assicurazione e nullo se il rischio non e mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto (art 1895 cod civ). pertanto, al fine di stabilire se ricorrano o meno le condizioni richieste per il riconoscimento della pensione di invalidita, le infermita preesistenti all'instaurazione del rapporto assicurativo non possono essere prese in considerazione quando siano di per se sufficienti a ridurre la capacita di guadagno dell'assicurato al di sotto dei limiti di legge, giacche in tal caso il difetto iniziale del rischio concreta la nullita del rapporto assicurativo. (Conf 3307/73, mass n 367193).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)