Sez. 2, Sentenza n. 3307 del 01/12/1973 (Rv. 367193 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PREESISTENZA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PREESISTENZA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Al fine di stabilire se ricorrano o meno le condizioni richieste per il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidita, le infermita preesistenti alla instaurazione del rapporto assicurativo non possono essere prese in considerazione soltanto quando siano state gia per se sufficienti, al tempo in cui ebbe inizio il rapporto assicurativo, a ridurre la capacita di guadagno dell'assicurato al disotto dei limiti legali, fissati per la concessione della pensione di invalidita. (Conf 2319/71, mass n 353188).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST., Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)