Sez. 1, Sentenza n. 10208 del 16/05/2005 (Rv. 583762 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE | Autorità emittente l'ordinanza - Ingiunzione, ancorchè periferica - Qualità di parte - Sussistenza - Estensione anche alla fase di impugnazione - Conseguenze - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE
In tema di sanzioni amministrative, l'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, conferisce all'autorità, ancorchè periferica, che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione un'autonomia funzionale dalla quale discende la sua qualità di parte, che non è limitata al giudizio di primo grado, ma si estende all'intero arco del processo e dunque anche alla fase di impugnazione (nella specie, la S.C., in relazione ad un ricorso proposto dal Ministero dell'interno e dall'Ufficio territoriale del Governo di Bari avverso la sentenza emessa dal Giudice di pace nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione emanata dal Prefetto di Bari, svoltosi nei confronti del Prefetto, ha ritenuto ammissibile il ricorso unicamente per la parte riferibile al Prefetto di Bari).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)