Sez. 1, Sentenza n. 21794 del 18/11/2004 (Rv. 578259 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE | Autorità emittente l'ordinanza - Ingiunzione, ancorchè periferica - Qualità di parte - Sussistenza - Estensione anche alla fase di impugnazione - Conseguenze - Opposizione ad ordinanza - Ingiunzione emessa dal prefetto in tema di violazioni del codice della strada - Sentenza del giudice di pace - Ricorso per cassazione - Legittimazione del Ministero dell'interno - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE
In tema di sanzioni amministrative, l'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, conferisce all'autorità, ancorchè periferica, che ha emesso l'ordinanza - ingiunzione un'autonomia funzionale dalla quale discende la sua qualità di parte, che non è limitata al giudizio di primo grado, ma si estende all'intero arco del processo e dunque anche alla fase di impugnazione. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal Ministero dell'interno avverso la sentenza del giudice di pace in tema di opposizione ad ordinanza - ingiunzione emessa, per violazione delle norme del codice della strada, dal prefetto, spettando la legittimazione ad impugnare esclusivamente a quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)