Sez. 4, Sentenza n. 1390 del 17/01/1986 Ud. (dep. 08/02/1986) Rv. 171890 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - CESSIONE DEI LAVORI IN SUBAPPALTO - INFORTUNIO - RESPONSABILITÀ PENALE DEL CEDENTE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: RITENUTA INSUSSISTENZA DI RESPONSABILITÀ, A TITOLO DI CONCORSO, PER CULPA IN ELIGENDO.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - CESSIONE DEI LAVORI IN SUBAPPALTO - INFORTUNIO - RESPONSABILITÀ PENALE DEL CEDENTE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: RITENUTA INSUSSISTENZA DI RESPONSABILITÀ, A TITOLO DI CONCORSO, PER CULPA IN ELIGENDO.*
In caso di cessione in subappalto dei lavori, il trasferimento del rischio del lavoro e del conseguente Onere di tutela della sicurezza dei lavoratori dal cedente al cessionario ha l'effetto di sollevare il primo da ogni responsabilità penale, in caso di infortunio. (nella specie, relativa a contratto di subappalto in cui era stata espressamente stipulata la clausola che le opere di prevenzione dovevano essere fornite dal subappaltatore, era stata ritenuta con decisione censurata dalla suprema Corte, una culpa in eligendo della società subappaltante e quindi, a titolo di concorso, la responsabilità per l'inosservanza delle norme antinfortunistiche).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)