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Sez. 4, Sentenza n. 8959 del 20/02/1986 Ud. (dep. 05/09/1986) Rv. 173642 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - SUBAPPALTATORE CHE ESEGUE IN MANIERA AUTONOMA I LAVORI ASSUNTI - RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI - SUSSISTENZA - DIREZIONE DEI LAVORI AFFIDATA A TECNICO NOMINATO DALLO APPALTATORE - RESPONSABILITÀ DEL SUBAPPALTATORE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1986-02-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173642-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - SUBAPPALTATORE CHE ESEGUE IN MANIERA AUTONOMA I LAVORI ASSUNTI - RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI - SUSSISTENZA - DIREZIONE DEI LAVORI AFFIDATA A TECNICO NOMINATO DALLO APPALTATORE - RESPONSABILITÀ DEL SUBAPPALTATORE - SUSSISTENZA.*

Il subappaltatore che esegue in maniera autonoma i lavori assunti in subappalto con i propri operai che direttamente retribuisce, è penalmente responsabile dell'infortunio occorso ad un proprio dipendente nell'esecuzione dei lavori stessi, ogni qualvolta l'evento dannoso che costituisce reato si sia verificato per la mancata adozione delle prescritte cautele prevenzionali. La responsabilità del subappaltatore non è esclusa anche se la direzione dei lavori sia affidata ad un tecnico nominato dallo appaltatore, in quanto il delegato di quest'ultimo svolge la sua attività nei limiti di quel diritto di controllo che spetta al committente, libero da ogni vincolo di subordinazione rispetto al subappaltatore, se non proprio in posizione di antagonismo rispetto a quest'ultimo. (Conf mass n 171890).*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)