Sez. U, Sentenza n. 976 del 01/02/1997 (Rv. 502150 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Potere del Comune, ex d.P.R. n. 639 del 1972, in tema di installazione di impianti pubblicitari - Natura discrezionale - Sussistenza - Posizione giuridica del privato nei confronti di tale potere - Interesse legittimo - Configurabilità - Controversia riguardante il legittimo esercizio del menzionato potere - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Ai fini del corretto equilibrio tra il diritto del singolo alla libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), mediante l'installazione di impianti pubblicitari, e l'esigenza della tutela di altri beni, pertinenti alla collettività e del pari forniti di garanzia costituzionale (art. 9 Cost.), il d.P.R. n. 639 del 1972 attribuisce al Comune, quale ente esponenziale della comunità locale, un potere di comparazione dei vari interessi, attuantesi mediante l'esercizio di poteri autorizzatori, e perciò discrezionali, nei cui confronti il privato non può vantare se non un interesse legittimo, suscettibile di tutela dinanzi al giudice amministrativo, nel caso di uso scorretto di tali poteri. Pertanto, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia con la quale il privato chiede che sia dichiarata l'illegittimità dei provvedimenti emessi dal Sindaco, ingiuntivi della sanzione amministrativa e della rimozione di cartelli pubblicitari stradali, nonché il risarcimento dei danni derivati dall'ottemperanza a detti provvedimenti.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 9, Costituzione art. 21, DPR 26/10/1972 num. 639 art. 3, DPR 26/10/1972 num. 639 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)