Sez. 1, Sentenza n. 10205 del 15/10/1993 (Rv. 483961 - 01)
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - Rimozione e sequestro del materiale pubblicitario abusivo | Relativo potere - Spettanza - Provincia - Ammissibilità - Affissioni e pubblicità abusiva - Nozione.
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - Rimozione e sequestro del materiale pubblicitario abusivo
Il potere di "far rimuovere le affissioni e la pubblicità abusiva, addebitando ai responsabili, previa contestazione delle relative infrazioni, le spese sostenute per la rimozione", attribuito ai Comuni dall'art. 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639 (Imposta comunale sulle pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni) si aggiunge a quello previsto e disciplinato dall'art. 11 del cod. strad. (d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393) - secondo cui l'autorizzazione al collocamento di cartelli e altri mezzi pubblicitari lungo le strade è di competenza dell'ente proprietario, che può disporre la rimozione dei cartelli indebitamente apposti - onde sussiste anche in relazione ai cartelli pubblicitari autorizzati dalla Provincia, perché apposti lungo una strada provinciale. Ai fini del menzionato art. 52 sono "affissioni abusive" quelle che non sono state consentite dal Comune a norma degli articoli 28 e 37 del d.P.R. n. 639 del 1972, mentre sono "pubblicità abusive" quelle forme pubblicitarie che non osservano le norme regolamentari emanate dai Comuni, per la tutela di esigenze di pubblico interesse di natura estetica, panoramica ed ambientale, ai sensi dell'art. 3 dello stesso testo normativo.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 11, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 11, DPR 26/10/1972 num. 639 art. 3, DPR 26/10/1972 num. 639 art. 28 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 639 art. 37, DPR 26/10/1972 num. 639 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)