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Sez. 3, Sentenza n. 2144 del 06/06/1995 Cc. (dep. 19/07/1995) Rv. 203631 - 01

Edilizia - In genere | Condono edilizio - Condanna con sentenza definitiva - Estinzione della pena - Esclusione - Ragione - Contrasto con l'art. 3 Cost. - Esclusione - Procedura di sanatoria e ordine di demolizione.
Stato
decisa il 1995-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203631-01

Edilizia - In genere

Il condono edilizio non prevede alcuna estinzione della pena nell'ipotesi di condanna con sentenza definitiva, ma solo particolari effetti stabiliti dall'art. 38 comma terzo Legge 28 febbraio 1985, n. 47; gli effetti estintivi dell'esecuzione della pena non possono trarsi né da una volontà implicita del legislatore, orientata, invece, in senso contrario, né dalla normativa stabilita dal codice di rito in tema di estinzione del reato o della pena in sede esecutiva, perché gli artt. 672 e 673 cod. proc. pen. concernono ipotesi ben individuate da queste norme, mentre l'art. 676 cod. proc. pen. attiene ad alcune specifiche fattispecie, normativamente contemplate, fra le quali non è possibile ricondurre la presentazione della domanda di rilascio di concessione in sanatoria in base al capo IV della legge n. 47 del 1985 ed il versamento dell'oblazione dovuta. Il differente trattamento riservato all'imputato non condannato con sentenza definitiva non contrasta con l'art. 3 Cost., poiché vengono poste a confronto situazioni diverse che devono essere regolate in maniera difforme anche per rimarcare la differenza tra questa speciale causa di estinzione e l'amnistia e l'indulto, giacché, altrimenti, non essendo stata seguita la particolare procedura stabilita dall'art. 79 Cost. dovrebbe configurarsi l'illegittimità costituzionale di questo nuovo condono edilizio. Ciò non esclude che, per il necessario coordinamento tra il potere autonomo attribuito al giudice penale di irrogare la sanzione amministrativa dell'ordine di demolizione ex art. 7 ultimo comma legge n. 47 del 1985 e quello conferito all'autorità amministrativa, al termine della procedura di sanatoria stabilita dal capo IV detto ordine possa subire alcune modificazioni da far valere nella sede competente con gli strumenti previsti dal codice di rito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 672 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 672, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 673 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 676 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)