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Sez. L, Sentenza n. 617 del 22/01/1999 (Rv. 522564 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE | Originaria richiesta di ripristino del rapporto di lavoro - Richiesta in sede di rinvio di pagamento delle future retribuzioni a titolo di risarcimento in ipotesi di omesso ripristino del rapporto di lavoro - Conclusioni nuove vietate - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522564-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE

Richiesto dal lavoratore con l'atto introduttivo del giudizio il ripristino del rapporto di lavoro con conseguente pagamento delle relative retribuzioni, non costituisce mutamento delle conclusioni vietato nel giudizio di rinvio ai sensi dell'art. 394 cod. proc. civ. la richiesta, per il caso di omessa riassunzione, del pagamento del risarcimento del danno nella misura degli emolumenti futuri, trattandosi, nella specie, non di domanda nuova, ma soltanto di riduzione della domanda originaria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)