Sez. 1, Sentenza n. 8424 del 21/06/2000 (Rv. 537862 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Domanda di risarcimento del danno per equivalente formulata originariamente nell'atto di citazione - Domanda di risarcimento in forma specifica formulata in grado d'appello - Domanda nuova - Conseguenze - Ammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE
Formulata originariamente domanda di risarcimento del danno per equivalente in luogo di quella di restituzione del bene, costituisce domanda nuova, improponibile per la prima volta in grado di appello, quella avente ad oggetto il risarcimento in forma specifica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2058, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)