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Sez. 2, Sentenza n. 7111 del 28/04/1988 Ud. (dep. 17/06/1988) Rv. 178630 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA - IN ATTI PUBBLICI - IN CERTIFICATI - COMMESSA DA PUBBLICO UFFICIALE - MEDICO CONVENZIONATO CON ISTITUTO DI ASSISTENZA E PREVIDENZA - QUALITÀ DI PUBBLICO UFFICIALE - SUSSISTENZA - PRESCRIZIONE SANITARIA O RICETTA - SONO CERTIFICATI - FALSITÀ COMMESSA NELLE STESSE - REATO CONFIGURABILE.*
Stato
decisa il 1988-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178630-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA - IN ATTI PUBBLICI - IN CERTIFICATI - COMMESSA DA PUBBLICO UFFICIALE - MEDICO CONVENZIONATO CON ISTITUTO DI ASSISTENZA E PREVIDENZA - QUALITÀ DI PUBBLICO UFFICIALE - SUSSISTENZA - PRESCRIZIONE SANITARIA O RICETTA - SONO CERTIFICATI - FALSITÀ COMMESSA NELLE STESSE - REATO CONFIGURABILE.*

Il medico convenzionato con un istituto di assistenza e previdenza - nella specie INADEL - è pubblico ufficiale; egli, infatti, non può essere considerato libero esercente la professione sanitaria, poiché la convenzione comporta l'attribuzione di pubbliche funzioni, anche se il rapporto di lavoro resta nella sfera del diritto privato. Però la prescrizione sanitaria o la ricetta, formate dallo stesso, non sono Atti pubblici, ma hanno natura di certificato, né le stesse valgono a costituire diritti e obblighi, ma hanno funzione ricognitiva del diritto dell'assistito, poiché si traducono in dichiarazioni di verità o di scienza. Pertanto, la falsità ideologica commessa nelle dette ricette o prescrizioni deve essere ricompresa nell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 480 cod. pen. (falsità in certificazioni amministrative). (Conf 2 sez. Un. 16 aprile 88, ric. Giordani).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 480

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)